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Figli disabili


Figli disabili in situazione di gravità


Figli con età inferiore ai tre anni

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o - in alternativa - il padre lavoratore (anche adottivi o affidatari) hanno diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità. Tale periodo di prolungamento è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio, oltre all'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se si sceglie di non usufruire di questa possibilità, si può optare per l'utilizzo di due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino, purché non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato.

Dal 2007 l'INPS (circ.  n. 90)  ha precisato che i permessi di cui stiamo parlando possano essere concessi anche in caso di ricovero a tempo pieno, se questo sia dovuto ad un intervento chirurgico oppure sia a scopo riabilitativo. Per ottenere il riconoscimento di questo diritto occorre una documentazione prodotta dalla struttura ospedaliera, che certifichi il bisogno di assistenza del ricoverato da parte di un genitore o di un familiare.
Con il messaggio n. 22912 del 20 settembre 2007, l'INPS ha  precisato che il congedo straordinario per l'assistenza del figlio gravemente disabile può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisce del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

Di norma  le due ore di permesso previsto dalla legge 104  e le due ore di permesso di allattamento sono incompatibili: se si fruisce degli uni non si può fruire degli altri (così Circolare INPS n. 128 dell'11 luglio 2003). Tuttavia l'INPS - con Messaggio INPS n. 11784 del 9 maggio 2007 -  ha ammesso la cumulabilità dei due benefici per lo stesso bambino in relazione alla speciale gravità dell'handicap e all'effettiva necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per tutti i neonati. Anche in questo caso la necessità di assistenza è valutata dal dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS.

Gli  stessi permessi della Legge 104/92, poi, sono compatibili coi permessi per allattamento di un altro figlio. C'è, inoltre, compatibilità se un lavoratore fruisca per sé dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e dei permessi per allattamento del figlio.

Nel corso del primo anno di vita del minore è possibile che un genitore fruisca dei riposi orari per allattamento anche mentre l'altro gode della normale astensione facoltativa ancora spettantegli.

Figli con età compresa fra i 3 e i 18 anni

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa  ed utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno.
È importante sottolineare che, a partire dal 2000, lo Stato ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (es. perché disoccupato, lavoratore autonomo o casalinga).
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
I giorni di permesso posso essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro genitore fruisce dell'astensione facoltativa o del congedo per malattia del figlio.
L'INPS (circ. 211/1996) prevede il cumulo dei benefici se nel nucleo familiare ci sono soggetti disabili di età superiore ai tre anni. Questo purché non vi siano altre persone disponibili a prestare assistenza, oppure nel caso in cui il lavoratore non sia in grado - per la natura dell'handicap - di assistere i minori disabili in soli tre giorni.

Figli maggiorenni   

Tanto l'INPS, quanto l'INPDAP hanno confermato che la lavoratrice madre  o - in alternativa - il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili.



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