Maternità e lavoro
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, esistono leggi che tutelano la donna in gravidanza e in maternità?
Negli ultimi trent'anni sono stati fatti grandi passi avanti nella tutela dei diritti delle mamme che lavorano.
La normativa di riferimento è la legge 53/2000, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città", ha modificato la normativa (legge 1204/71) sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore.
Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri
Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono spostate a mansioni inferiori.
Divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamento dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Tale divieto non opera nei casi di:
· licenziamento per giusta causa;
· cessazione di attività dell'azienda;
· di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Lavoratrici aventi diritto ai congedi parentali
Le lavoratrici subordinate del settore pubblico e di quello privato. Con particolarità specifiche anche le lavoratrici autonome e le collaboratrici a progetto.
Astensione obbligatoria
E' vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione.
- Durante i 3 mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l'assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa.
Ferma restando la durata dell'astensione obbligatoria di 5 mesi vi è la possibilità di continuare a lavorare fino all'8° mese di gravidanza utilizzando così un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto (è necessario il benestare di un ginecologo del SSN o di un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro).
Astensione facoltativa
Dal 28 marzo 2000 l'astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 11 mesi, continuativi o frazionati.
La madre può usufruire di un congedo non superiore a 6 mesi in modo continuativo o frazionato.
Il padre può godere dei congedi a partire dalla data di nascita del figlio, facendolo così coincidere con l'astensione obbligatoria della madre.
Egli può arrivare a usufruire di un periodo massimo di 7 mesi di congedo laddove eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In detta ipotesi il numero di mensilità concessa alla coppia avrà un'elevazione da 10 mensilità al limite invalicabile degli 11 mesi.
Il genitore "solo"
Il genitore solo ha diritto ad un periodo di congedo massimo pari a 10 mesi, entro i primi otto anni del bambino.
Affinché il genitore sia "solo" occorre una delle seguenti situazioni:
- decesso dell'altro genitore;
- abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;
- affidamento in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Recentemente, con il Messaggio n. 22912 del 20 settembre 2007, l'INPS ha ritenuto che fosse integrata la fattispecie del genitore solo anche laddove uno dei coniugi sia - anche solo temporaneamente - affetto da un'infermità tale per cui non sia in condizione di occuparsi del figlio. La condizione di infermità deve risultare da certificato medico emesso da struttura pubblica non ché essere oggetto di valutazione da parte del Centro medico legale della sede INPS.
Il padre ha diritto all'astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto.
Riposi giornalieri per il primo anno di età del bambino
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un'ora solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è vero e proprio allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro.
Il beneficio spetta anche al padre lavoratore nei seguenti casi:
· qualora i figli siano affidati al solo padre;
· in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
· se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.