Adozione e affidamento
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento:
equiparazione al figlio biologico
La finanziaria 2008 ha apportato modifiche di rilievo al congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento, con equiparazione al figlio biologico.
Il nuovo testo dell'art. 26 del T.U. 151/2001 prevede un congedo per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero richiesto per gli adempimenti, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Secondo l'art. 31 Il congedo di cui al citato articolo 26 che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Il nuovo art. 36, infine, prevede che Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'indennità è dovuta nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».