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> legge n° 54/06



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Affidamenti: così è cambiata la Legge

La legge n° 54/06 fissa nuovi criteri per i giudici in caso di provvedimenti relativi alla prole, anche per le coppie non sposate.
Si introduce il principio della bigenitorialità: l'affidamento non sarà più concesso (tranne casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi, che dovranno provvedere, in proporzione al loro reddito, al mantenimento dei figli.
Il giudice determinerà «tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore», fissando «la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli», e prendendo atto «se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori».
Le decisioni sui figli dovranno essere prese di comune accordo; in caso di contrasti, la decisione è rimessa al giudice. Regola, quest'ultima, che suscita perplessità: si corre il rischio così di allungare i tempi di risoluzione dei conflitti e di esasperare i contrasti a discapito dei figli. La nuova legge lascia quindi aperti nodi critici sulla sua applicabilità.

Di fronte a una separazione con figli, indipendentemente dal tipo di legame esistente (matrimonio o convivenza), interviene sempre il Tribunale a salvaguardia del benessere del bambino.
Concetto cardine della normativa in vigore, è che lo stato di salute non preclude l'affidamento dei figli e ogni valutazione avviene caso per caso, sulla base del principio fondamentale per il quale la funzione genitoriale prescinde dalla disabilità. 
L'entrata in vigore della nuova legge n° 54/06  su separazione e affido, accentua l'attenzione al benessere dei figli, vera parte debole nelle separazioni. Per i minorenni viene limitato il ricorso all'affidamento esclusivo e diventa fondamentale che i genitori trovino un accordo. Le regole specifiche dell'affidamento sono decise dal giudice, che si avvale di assistenti sociali e psicologi, per valutare le capacità genitoriali della coppia.

È importante quindi ricordare che, mentre la dimensione di coppia può venire meno, il ruolo di genitore non è abdicabile e che le funzioni che esso implica si esercitano al meglio nel momento in cui si è in due a svolgerle. Per questo è auspicabile che le «regole» della separazione siano il frutto di un «programma di separazione» soddisfacente per entrambe le parti, e a maggior ragione per il bambino: la mediazione familiare qualora non già imposta dal tribunale, può essere richiesta dai genitori.
Le ASL prevedono, presso i Consultori familiari, un servizio gratuito. Altrimenti, ci si può rivolgere ad un ente privato, stando attenti che abbia un riconoscimento ministeriale e che gli operatori al suo servizio siano in possesso di una qualifica riconosciuta dalla Regione di appartenenza.