Mi sposo o non mi sposo?
Coppie di fatto: manca la legge, continuano le polemiche. E nell'attesa, se uno dei due è disabile, la discriminazione colpisce due volte. Quali tutele vengono meno e cosa si può fare.
Con la riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975, uomo e donna sono uguali nel matrimonio. Anche se disabili. Il modello di coppia coniugata con figli sta però, progressivamente, perdendo terreno: le statistiche confermano che crescono single e genitori soli non vedovi, coppie di fatto di celibi e nubili, coppie in cui almeno uno dei partner proviene da una precedente esperienza coniugale e così via.
Sul fronte dei diritti, la situazione di due persone che decidono di convivere è nel nostro Paese abbastanza complicata, per non dire penalizzante. Lo diventa ancor di più se nella nostra coppia c'è un disabile. Vivono insieme certo, hanno la casa in affitto, ma non sono sposati: che succede allora? La legislazione italiana, al momento, non è di grande aiuto.
Dura lex, sed lex
La commissione giustizia della Camera ha avviato, nell'estate del 2004, la discussione su un pacchetto di nove proposte di legge che hanno come obiettivo l'introduzione nel nostro ordinamento delle unioni civili, ma la discussione, finora, è proceduta a rilento. I testi sui quali si sta lavorando prevedono che l'unione civile debba avere forma scritta e che l'atto sia redatto davanti a un ufficiale dello stato civile che provvederà a trascriverlo nei registri dello stato civile. Il patto verrebbe automaticamente sciolto in caso di morte o matrimonio di uno dei contraenti. In generale, si mira a estendere ai conviventi di fatto alcuni istituti previsti per il rapporto fondato sul matrimonio, come la successione nel contratto di locazione e la possibilità di prendere decisioni in caso di malattia del partner. Ma il Parlamento, in questa delicatissima materia, sostanzialmente langue. I tempi non sembrano ancora maturi per superare l'ostilità della Conferenza episcopale italiana sulle unioni di fatto.
I PACS
Una delle ipotesi (inserite anche nel programma dell'Unione) è regolamentare la convivenza attraverso il Pacs (patto civile di solidarietà), prendendo a esempio il modello francese, per regolamentare civilmente le coppie non sposate. Non è un matrimonio, ma un accordo legale tra persone non necessariamente dello stesso sesso, ed è stato creato in Francia nel 1999. La differenza rispetto alla legge recentemente approvata in Spagna sta nel concetto di matrimonio: il governo Zapatero ha equiparato la possibilità di sposarsi a etero e gay, mentre la legge francese garantisce diritti civili, senza parlare di matrimonio.
I fuori-legge
Ma in Italia ancora manca la legge. Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, si pone la famiglia di fatto, unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari. Convivenza che, per avere rilevanza giuridica - dicono gli studiosi del diritto - presuppone una certa stabilità e serietà d'intenti. La Corte di Cassazione ha specificato che, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, si deve tenere soprattutto conto del carattere di stabilità del rapporto, carattere che conferisce certezza al rapporto stesso e lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.
Zero agevolazioni doppia discriminazione
Il tema della disabilità nella coppia è un'aggravante. Ci sono persone disabili che vivono in regime di convivenza e per loro i disagi si moltiplicano. Nessuna agevolazione fiscale: non si possono detrarre, per il disabile a carico, le spese sanitarie (farmaci, ausili, veicoli), né dedurre le spese per l'assistenza. Non si può godere di detrazioni per carichi di famiglia, né di tutti gli altri benefici pensati dal legislatore per aiutare le situazioni di disagio.
La coppia di fatto con disabilità è quindi due volte discriminata rispetto a qualsiasi altra coppia regolare o di fatto. Nessuna agevolazione sul lavoro: i permessi lavorativi possono essere richiesti per parenti ed affini (fino al terzo grado), anche per i figli affidati, ma non per il convivente. Non può essere scelta la sede di lavoro più vicina. Non si può accedere ad alcuna forma di flessibilità. Il bisogno riconosciuto dal Parlamento con proprie norme, si dissolve se la coppia è di fatto. Anche in questo caso la discriminazione è doppia. Non solo: nel caso di grave disabilità intellettiva sopravvenuta, il convivente non può promuovere alcuna pratica di interdizione né il disabile potrà vantare diritti sull'eredità del convivente.





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